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20 FEBBRAIO 2015: ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA DELIBERA 243/2013

 

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ENTRO IL 30 APRILE 2015 I PROPRIETARI DEGLI IMPIANTI CON POTENZA COMPRESA TRA 6 E 20 kWp, ENTRATI IN ESERCIZIO PRIMA DEL 31 MARZO 2012, DOVRANNO PROVVEDERE AGLI ADEGUAMENTI PREVISTI DALL’AEEG, ALTRIMENTI SI RISCHIA LA SOSPENSIONE DELL’INCENTIVO.

La Delibera 243/2013 del 6 giugno 2013, modificando la delibera 84/2012, ha definito ulteriori tempistiche e modalità per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di Rete di Terna degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 6 kW già connessi alla rete di bassa tensione alla data del 31 marzo 2012 e di quelli fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione alla stessa data.In particolare, la Delibera 243/2013 definisce le scadenze sintetizzate di seguito:

entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;

entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e che, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i predetti impianti debbano rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto già previsto dai commi 6.3 e 6.3bis della deliberazione 84/2012/R/eel;

– dal presente adeguamento sono esclusi gli impianti fino a 6kW;

IMPIANTI FV CON 6 kW < P ≤ 20 kW CONNESSI ENTRO IL 31.03.2012

Entro il 30 aprile 2015, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 5 dell’Allegato A70, gli impianti fotovoltaici con potenza oltre i 6 kW e fino a 20 kW devono rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Per poter procedere all’adeguamento, è necessario:

– modificare i parametri di frequenza dell’impianto sulle protezioni di interfaccia (interne o esterne all’inverter in base ai casi);
– modificare il regolamento di esercizio precedentemente inviato al distributore di zona;
– allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz;
– comunicare le eventuali sostituzioni di inverter al GSE.

Gli interventi sull’inverter, o sulle protezioni di interfaccia, devono essere fatte dall’installatore o da un tecnico competente.
In alcuni casi il produttore dell’inverter obbliga che l’intervento venga eseguito solo da un proprio centro assistenza, per questo, prima di procedere alla modifica, è consigliabile contattare il produttore dell’inverter.
Anche nel caso in cui ci sia protezione di interfaccia esterna, potrebbe semplicemente essere sufficiente una modifica alla stessa, oppure procedere alla sostituzione.
In entrambi i casi, deve comunque essere certificata dal tecnico abilitato l’adempienza al range di frequenza 49 Hz – 51 Hz.
Il regolamento di esercizio modificato deve essere sottoscritto dal produttore dell’impianto fotovoltaico (o da chi ne ha mandato) e deve essere re-inviato al distributore di zona, solitamente attraverso il portale dello stesso. La dichiarazione sostitutiva da allegare al regolamento di esercizio deve essere redatta dallo stesso tecnico che è intervenuto sull’inverter.
Nei casi di impianti fotovoltaici in Conto Energia in cui venga sostituito l’inverter, il produttore è obbligato a comunicarlo anche al GSE ed indicare le modifiche sul portale dello stesso.

COSA ACCADE NEL CASO DI INADEMPIENZA?

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice lo comunica al produttore e al GSE.
Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione dell’eventuale incentivo e convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.